Attrezzature di lavoro obsolete: rischi e responsabilità del datore di lavoro
In materia di sicurezza sul lavoro, quello di preservare i lavoratori dal rischio infortuni è un onere imprescindibile a carico del datore di lavoro, chiamato a garantire condizioni lavorative conformi alle disposizioni di legge. L’art. 71 del D.lgs 81/08 – Testo unico Sicurezza sul Lavoro – annovera una serie di obblighi nei confronti dell’imprenditore al fine di tutelare l’integrità dei suoi dipendenti, ovvero mettere a disposizione attrezzature idonee a tutelare la loro salute e sicurezza e sottoporle a verifiche periodiche attrezzature di lavoro.
Creare condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori significa anche considerare i rischi derivanti dall’impiego delle stesse, ma anche garantire un buono stato di conservazione. Partendo da questo presupposto, è utile affermare che la sostituzione delle attrezzature di lavoro non deve sempre essere dettata da mere esigenze produttive, ma soprattutto dalla necessità di dar vita ad un vero e proprio rinnovamento qualora le stesse non siano più in grado di creare condizioni di lavoro sicure.
A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 24373 del 30 Maggio 2018, stabilendo che l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e al lavoro da svolgere è strettamente correlato con l’obbligo assoluto di non permanenza di attrezzature pericolose: in sostanza, analizzando la fattispecie, l’imprenditore che non ha provveduto a sostituire attrezzature obsolete è responsabile in toto dell’infortunio del proprio dipendente.
La pronuncia della Cassazione ci consente di capire come l’obbligatorietà di una verifica attrezzatura di lavoro è anche orientata ad accertare lo stato di salute delle attrezzature al fine di valutare l’ipotesi di una sostituzione tempestiva delle stesse, in conformità con quanto previsto dall’art. 71 del D.lgs 81/2008.